Internazionale

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Informazioni di base

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Visione generale UE/AELS e gli Stati contraenti

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ALPS

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Lavoratori distaccati in uno Stato contraente

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Lavoratori distaccati in uno Stato non contraente

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Attività lavorativa contemporanea in più Stati

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Lavoratori senza datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi

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Coniuge non esercitante un’attività lucrativa

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Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

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Rimborso dei contributi

Informazioni di base

L’attività lucrativa transfrontaliera rappresenta oggi una realtà professionale ampiamente diffusa. La crescente mobilità dei dipendenti si ripercuote anche sulle assicurazioni sociali. L’assoggettamento assicurativo sussiste in un solo Stato. La Svizzera ha stipulato le convenzioni bilaterali per facilitare la mobilità professionale, garantendo un migliore coordinamento dei vari sistemi della sicurezza sociale.

Visione generale UE/AELS e gli Stati contraenti

Gli accordi tra la Svizzera e diversi Stati stabiliscono chi e dove è tenuto a pagare i contributi e a quali prestazioni ha diritto. Sono previste disposizioni speciali per i lavoratori dipendenti.

Gli accordi più importanti sono quelli con gli Stati UE e dell’AELS.

Dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la comunità europea e la Svizzera del 1° giugno 2002 (ALC), i regolamenti dell'UE sono determinanti nell'ambito della coordinazione dei sistemi della sicurezza sociale. Il regolamento (CE) n. 883/2204 coordina i sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento (CE) n. 987/2009 disciplina l’attuazione. Sono in vigore dal 1° aprile 2012.

Per gli Stati AELS si applicano i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n 574/74.

Tra la Svizzera e diversi Stati sono stati stipulati convenzioni bilaterali per il coordinamento della sicurezza sociale, volte principalmente a garantire la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti, la determinazione della legislazione applicabile e il versamento all’estero delle prestazioni.

Notifica online ALPS dei dipendenti attivi a livello internazionale

L’applicazione web ALPS (Application Legislation Platform Switzerland) facilita l’elaborazione delle assicurazioni sociali per i dipendenti attivi a livello internazionale. Questa piattaforma elettronica comune permette alle imprese, di trattare le richieste di espatrio (incarichi a breve e lungo termine, proroghe del distacco e prosecuzione dell’assicurazione) nonché attività lavorative contemporanee in Svizzera e negli Stati membri dell’UE o dell’AELS, in modo rapido ed efficiente.

I vantaggi dell’ALPS
  • Il datore di lavoro può inserire le domande e le registrazioni online in ALPS e inoltrarle direttamente alla cassa di compensazione.
  • La cassa di compensazione trasmette le conferme o i rifiuti della prosecuzione dell’assicurazione in ALPS. Il datore di lavoro viene informato via e-mail sui nuovi documenti in ALPS.
  • Il modulo di domanda necessario per continuare l’assicurazione in ALPS per i familiari al seguito di dipendenti attivi a livello internazionale.
  • ALPS funziona indipendentemente dalla posizione e il datore di lavoro può monitorare lo stato di elaborazione corrente della sua segnalazione in qualsiasi momento.
  • Le richieste possono essere duplicate in qualsiasi momento. Inoltre, ALPS garantisce una documentazione elettronica e completa.
Accesso ad ALPS

Avete a disposizione 2 opzioni

  1. Accesso tramite connect
    Per questo accesso è necessaria una registrazione unica. In seguito, avete sempre accesso diretto alla piattaforma ALPS tramite connect, senza dover effettuare ogni volta il login ad ALPS.
  2. Accesso tramite il collegamento internet CH-Login
    Per utilizzare ALPS si deve disporre di un conto utente e con questo accesso si ha il vantaggio di poter accedere a più aziende contemporaneamente (adatto per gruppi di società o le fiduciarie).

Avete bisogno di aiuto per la prima registrazione? Non esitate a contattarci, siamo a vostra disposizione:
Tel. 031 356 30 72 Parola chiave: ALPS
E-Mail: renate.mungiovi@agrapi.ch

Lavoratori distaccati in uno Stato contraente

Se una persona viene inviata per un incarico temporaneo in uno Stato contraente dal proprio datore di lavoro svizzero in uno Stato contraente, resta assoggettata alla legislazione in materia di sicurezza sociale in Svizzera per un periodo di tempo limitato. La conferma della cassa di compensazione avviene per la durata massima prevista nel rispettivo Stato contraente, mentre per gli incarichi che durano più a lungo, la conferma deve essere richiesta all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Informazioni dettagliate sono disponibili nell’opuscolo informativo salariati all'estero e i loro familiari.

Richiesta:
La richiesta del distacco, il distacco di lunga durata o per la proroga del distacco può essere effettuata online sulla piattaforma ALPS alla voce «nuovo espatrio» tipo «distacco" oppure presso la cassa di compensazione utilizzando il modulo di “Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero”.

Gli opuscoli informativi forniscono informazioni riguardo la continuazione dell'assicurazione in Svizzera.

Tra la Svizzera e diversi Stati sono stati stipulati convenzioni bilaterali per il coordinamento della sicurezza sociale, volte principalmente a garantire la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti, la determinazione della legislazione applicabile e il versamento all’estero delle prestazioni.

Lavoratori distaccati in uno Stato non contraente

I cittadini svizzeri ei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che lasciano la Svizzera non sono più soggetti all’obbligo contributivo. In determinate circostanze, la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti prevede la cosiddetta continuazione dell’assicurazione che vi permette di rimanere assicurati nei rami assicurativi AVS/AI/IPG e AD:

  • attività per i datori di lavoro in Svizzera
  • il lavoratore, immediatamente prima dell’impiego all’estero, sia stato assicurato in Svizzera per almeno cinque anni consecutivi
  • consenso del datore di lavoro
  • la domanda deve essere presentata entro e non oltre sei mesi dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti per il proseguimento dell'AVS/AI/IPG/AD. Allo scadere del suddetto termine la continuazione dell’assicurazione non è più possibile.

I relativi documenti sono disponibili qui: Stati-terzi | Internazionale | Assicurazioni-sociali | Centro d'informazione AVS/AI

Attività lavorativa contemporanea in più Stati

Soprattutto per i cittadini dell'unione europea e della Svizzera all'interno dell'UE e della Svizzera o per i cittadini svizzeri e dell'AELS all'interno dell'AELS vigono regole speciali in merito all'assoggettamento assicurativo nel caso di attività lavorativa contemporanea in diversi Stati. L'assoggettamento assicurativo in Svizzera viene confermato da parte della cassa di compensazione competente mediante il modulo A1. Per le situazioni transfrontaliere con la Gran Bretagna (Brexit al 31 dicembre 2020) sono disponibili ulteriori informazioni.

Richiesta

La domanda per le attività lavorative in più Stati può essere effettuata online sulla piattaforma ALPS sulla voce di menu «nuova pluriattività» o «Gruppi professionali speciali*»oppure presso la cassa di compensazione utilizzando il modulo « Richiesta di rilascio di un certificato A1 a seguito di un'attività lucrativa in due o più paesi».

Possibili risposte riguardo l'argomento delle molteplici attività sono disponibili qui. Potrebbe essere necessario stipulare un accordo con il datore di lavoro straniero per il versamento degli importi. In casi concreti, contattateci, provvederemo a fornirvi l'aiuto necessario.

Lavoratori senza datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (ANobAG)

I lavoratori senza datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (ANobAG) sono persone con un posto di lavoro in Svizzera che lavorano per un datore di lavoro che non è tenuto al pagamento dei contributi. Si tratta, ad esempio, di società straniere senza sede in Svizzera o di ambasciate/consolati di un altro Paese. Gli ANobAG non sono assicurati tramite il datore di lavoro ma devono versare personalmente i contributi AVS/AI/IPG, all’assicurazione contro la disoccupazione e agli assegni familiari. Si applicano le aliquote contributive per dipendenti e datori di lavoro.

Datori di lavoro senza sede in Svizzera

I datori di lavoro che non hanno la sede in Svizzera sono tenuti a versare i contributi in Svizzera se i loro dipendenti sono assicurati in Svizzera sulla base dell'accordo con l'UE o della Convenzione AELS. Potete stipulare un accordo con i vostri dipendenti assicurati in Svizzera, i dipendenti versano i contributi alla cassa di compensazione invece che al datore di lavoro. I dipendenti pagano i contributi e le spese amministrative che normalmente sono a carico del datore di lavoro. Oltre alla retribuzione, il datore di lavoro deve versare al dipendente la sua quota di datore di lavoro dei contributi per le spese amministrative. I datori di lavoro stranieri devono informare la cassa di compensazione dell'accordo con i propri dipendenti. Se i dipendenti si annunciano personalmente in base all'accordo, possono assicurarsi.

Coniuge non esercitante un’attività lucrativa

Una persona che accompagna il suo coniuge assicurato all'estero e non esercita alcuna attività lucrativa è a seconda del trattato tra stati in vigore, assicurata tramite il coniuge, oppure può entrare a far parte dell'AVS/AI obbligatoria.

La domanda d'iscrizione deve essere inviata alla cassa di compensazione del coniuge che esercita un'attività lavorativa.

Per ulteriori informazioni consultare i punti 18 e segg. dell'opuscolo informativo Salariati che lavorano o sono domiciliati all'estero e i membri della loro famiglia.

Coniugi senza attività lucrativa di persone attive assicurate all'estero

Una persona che non esercita un'attività lucrativa e che ha il suo domicilio in Svizzera, il cui coniuge esercita un'attività lucrativa in uno Stato contraente e che è soggetto all'assicurazione obbligatoria locale o che continua a rimanere assicurato nel Paese di provenienza nonostante l'attività lavorativa in Svizzera, è assoggettata all'obbligo di versare i contributi in qualità di persona non esercitante un'attività lucrativa.

La cassa di compensazione competente è la cassa di compensazione cantonale nel luogo di domicilio.

Eccezioni: Le persone che continuano a rimanere assicurate nel Paese di provenienza in virtù della convenzione di sicurezza sociale.

Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (emigrare)

I cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE o dell’AELS che lasciano la Svizzera non sono più assoggettati all’assicurazione obbligatoria. Invece se prendono domicilio in uno Stato al di fuori dell’UE o dell’AELS, possono aderire, a certe condizioni, all’assicurazione facoltativa. In questo modo si evita che, in caso di realizzazione dell’evento assicurato, gli interessati o i loro eventuali superstiti ricevano rendite (parziali) calcolate soltanto sulla base degli anni di contribuzione in Svizzera e ai corrispondenti contributi versati. Nell’assicurazione obbligatoria come in quella facoltativa in generale si applicano le stesse regole per quanto riguarda i contributi e le prestazioni. Non è quindi possibile che le persone assicurate fissino esse stesse l’importo dei contributi.

Rimborso dei contributi

I cittadini di Stati non contraenti domiciliati all’estero possono ottenere, su richiesta, il rimborso senza interessi dei contributi AVS se hanno lasciato definitivamente la Svizzera. Il rimborso dei contributi avviene in base a determinate condizioni. Ulteriori informazioni figurano nell’opuscolo informativo per i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale.

Per il rimborso siete pregati di rivolgervi alla cassa svizzera di compensazione.

Per informazioni dettagliate potete rivolgervi direttamente alla:
Cassa svizzera di compensazione
Avenue Ed.-Vaucher 18,
CH-1211 Ginevra 2