Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)
Copertura del fabbisogno minimo esistenziale durante la vecchiaia o in caso di decesso
Informazioni di base
Rendita di vecchiaia
Rendite per superstiti
Assegno per grandi invalidi dell’AI
Mezzi ausiliari dell’AI
Prestazioni complementari
Informazioni di base
L’AVS copre le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. Inoltre, l’AVS prevede ulteriori prestazioni come gli assegni per grandi invalidi, mezzi ausiliari dell’AVS (ad esempio gli apparecchi acustici).
L’AVS è finanziata dai contributi obbligatori degli assicurati e dei datori di lavoro.
Le prestazioni AVS sono versate mensilmente. Le date di pagamento dell'AGRAPI sono disponibili qui.
Rendita di vecchiaia
La rendita di vecchiaia garantisce l'indipendenza finanziaria agli assicurati che si sono ritirati dalla vita professionale una volta raggiunta l’età pensionabile ordinaria.
Diritto
In linea di principio, il diritto alla pensione di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria. In determinate circostanze, il diritto alla pensione di vecchiaia sorge anche quando sorge il diritto alla pensione di vecchiaia. Rendita per i figli.
Il 25 settembre 2022 Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, garantendo così il finanziamento dell’AVS fino al 2030. La riforma AVS 21 entrerà in vigore il1° gennaio 2024.
Con la riforma AVS 21 la nozione di «età di riferimento» ha sostituito quella di «età ordinaria di pensionamento». L’età di riferimento è l’età a partire dalla quale una persona assicurata può iniziare a percepire la rendita di vecchiaia senza riduzioni.
L’età di riferimento delle donne verrà aumentata progressivamente di tre mesi per anno civile:
anno di nascita ≤ 1960, nessun aumento dell’età di riferimento (anno 2024)
anno di nascita 1961, età di riferimento 64 anni + 3 mesi (anno 2025)
anno di nascita 1962, età di riferimento 64 anni + 6 mesi (anno 2026)
anno di nascita 1963, età di riferimento 64 anni + 9 mesi (anno 2027)
dall'anno di nascita 1964, età di riferimento 65 anni (dall’anno 2028)
Rendita per i figli
Le persone che beneficiano di una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita per i figli e le figlie:
- che non hanno ancora compiuto 18 anni, oppure
- che non hanno terminato la loro formazione scolastica o professionale, ma al massimo fino a 25 anni compiuti.
Gli affiliati assistiti gratuitamente danno ugualmente diritto a una rendita per i figli. Tuttavia, gli affiliati assistiti solo dopo la nascita del diritto a una rendita d’invalidità non danno diritto ad una rendita per figli. I figli del coniuge costituiscono un’eccezione.
Il diritto alla rendita per figli si estingue se il reddito lordo da attività lucrativa del figlio è superiore all’importo massimo di una rendita di vecchiaia completa (2'450 franchi al mese).
Nota: Durante il versamento della rendita anticipata non vengono versate rendite per figli.
Riscossione flessibile della rendita
Nell’ambito dell’età flessibile di pensionamento la riscossione della rendita di vecchiaia da parte degli assicurati può essere anticipata di 1 o 2 anni (esatti) oppure rinviata da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni. Le persone che chiedono di anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia percepiranno una rendita di vecchiaia ridotta per tutto il periodo di pensionamento mentre chi rinvia la propria rendita di vecchiaia beneficerà di una rendita più elevata per tutto il periodo di riscossione.
Le donne nate nel 1961 e nel 1962 potranno anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia dal 2024, ossia prima dell’applicazione delle misure compensative previste per la generazione di transizione. In linea di principio, potranno beneficiare delle aliquote di riduzione più favorevoli soltanto a partire dal 2025. Fino ad allora, saranno applicate loro le aliquote attuali, ossia 6,8 per cento per un anno di anticipazione e 13,6 per cento per due anni di anticipazione.
La riforma AVS 21 rende più flessibile la riscossione della rendita: in futuro la rendita di vecchiaia potrà essere riscossa a partire da qualsiasi mese tra i 63 e i 70 anni (per le donne della generazione di transizione già dai 62 anni).
Inoltre si potrà scegliere di riscuotere soltanto una parte della rendita compresa tra il 20 e l’80 %. La rendita verrà ridotta in misura proporzionale per ogni mese di antici¬pazione.
La riforma AVS 21 permette di rinviare la riscossione di una parte della rendita. Sarà così possibile, ad esempio, ridurre il grado d’occupazione e compensare con una parte della rendita di vecchiaia il reddito venuto meno. Come oggi, la riscossione della rendita dovrà essere rinviata di almeno un anno; successivamente si potrà revocare il rinvio su base mensile.
Il ritiro anticipato di una pensione deve essere concordato con la cassa pensione circa quattro mesi prima del raggiungimento dell'età in cui si desidera il ritiro anticipato. Modulo di registrazione essere rivendicato. La domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese precedente il raggiungimento dell'età prevista. In caso contrario, il prelievo anticipato della pensione può essere richiesto solo a partire dal compleanno successivo. Durante il prelievo anticipato della pensione di vecchiaia non si ha diritto a Pensioni per bambiniLe persone assicurate sono considerate inattive e pagano di conseguenza. Contributi.
Per chiedere il rinvio della rendita di vecchiaia bisogna compilare il modulo richiesta di una rendita di vecchiaia che deve essere presentata al più tardi entro 1 anno dal raggiungimento dell’età di pensionamento. Durante il periodo in cui la rendita di vecchiaia è posticipata si può revocare il rinvio e chiedere la riscossione della rendita di vecchiaia in qualsiasi momento senza però avere diritto al supplemento.
Nota: Entrambi i coniugi possono, indipendentemente l'uno dall'altro, anticipare o rinviare la riscossione della rendita di vecchiaia.
Importo
Le rendite sono calcolate sulla base degli anni di contribuzione computabili e dal reddito annuo medio determinante. Vengono conteggiati tutti gli anni contributivi a partire dal 21° anno di età. Se la durata di contribuzione è incompleta (lacuna contributiva), cioè se l’avente diritto non conta lo stesso numero di anni di contribuzione di quello della sua classe d’età, viene concessa una rendita parziale. Di regola, un anno mancante comporta una riduzione della rendita di almeno il 2,3%.
Oltre agli anni di contribuzione, è importante anche l'entità del reddito annuo medio che è composto:
- dalla media dei redditi provenienti dell’attività lucrativa,
- dalla media degli accrediti per compiti educativi e
- dalla media degli accrediti per compiti assistenziali.
Nel calcolo della rendita di vecchiaia, si può attribuire alle persone assicurate un accredito per compiti educativi per ogni anno in cui si sono occupati di figli d’età inferiore ai 16 anni. Alle persone assicurate possono essere conteggiati accrediti per compiti assistenziali per gli anni in cui hanno assistito parenti al beneficio di un assegno per grandi invalidi che abitavano in prossimità ed erano facilmente raggiungibili. Gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali, tuttavia, non sono prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto ma redditi fittizi di cui si tiene conto al momento del calcolo della rendita. Per gli anni per i quali possono essere conteggiati accrediti per compiti educativi non si ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali.
Nota: Gli accrediti per compiti educativi sono automaticamente conteggiati al momento del calcolo della rendita. Invece, gli accrediti per compiti assistenziali deve essere richiesto ogni anno alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio. Eventuali accrediti per compiti educativi o assistenziali non esonerano dall’obbligo contributivo.
Se volete pianificare il vostro pensionamento vi consigliamo di inoltrare la richiesta di calcolo di una rendita futura. Il calcolo è basato sulle indicazioni fornite sul modulo di richiesta e sulle disposizioni di legge attualmente in vigore. Il calcolo ha solamente carattere orientativo e non vincolante. In particolare, da questo calcolo non si può trarre alcun diritto alla rendita. Si invitano i coniugi a voler presentare contemporaneamente la richiesta (splitting, limite massimo per le rendite dei coniugi).
Splitting
Per il calcolo della rendita, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni di matrimonio vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (splitting). La ripartizione è effettuata se:
- entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o d’invalidità,
- il matrimonio è sciolto in seguito a un divorzio o a una dichiarazione di nullità,
- uno dei coniugi muore e l’altro riceve già una rendita di vecchiaia o d'invalidità.
Nota: Dopo il divorzio si può richiedere la divisione dei redditi presso una delle casse di compensazione cui si sono versati i contributi AVS. La richiesta di divisione dei redditi può essere inoltrata separatamente da ciascuno degli ex coniugi. Si consiglia però di inoltrarla insieme e, se possibile, immediatamente dopo il divorzio. In questo modo la procedura può essere eseguita rapidamente e in modo affidabile, contribuendo così ad evitare eventuali ritardi nel calcolo successivo delle rendite.
Limite massimo per le rendite dei coniugi
Le singole rendite sono ridotte se:
- la somma delle due rendite individuali AVS o AI dei coniugi supera il 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia;
- la somma delle due rendite per figli concesse in aggiunta alle rendite individuali dei coniugi supera il 60% dell’importo massimo della rendita.
La limitazione di una rendita di vecchiaia anticipata deve sempre essere verificata prima di applicare la riduzione conseguente all’anticipazione della rendita. Nel caso di rendite di vecchiaia rinviate, l’eventualità di una limitazione deve sempre essere verificata prima del computo del supplemento di rinvio.
Le rendite di vecchiaia o d’invalidità spettanti a dei coniugi sottostanno a limitazione il mese in cui anche il secondo coniuge acquisisce il diritto alla rendita. Le rendite non ridotte sono versate per la prima volta il mese seguente il divorzio, il decesso di un coniuge oppure l’estinzione o la diminuzione dell’invalidità.
Richiesta
I richiedenti compilano la richiesta di una rendita di vecchiaia e la inoltrano alla cassa di compensazione presso la quale hanno versato i contributi precedenti al verificarsi del caso di pensione. Il datore di lavoro del richiedente può fornire informazioni sull'indirizzo della cassa di compensazione competente. Se il coniuge percepisce già una rendita, la richiesta deve essere indirizzata alla cassa di compensazione che versa la rendita del coniuge.
Nota: La richiesta deve essere presentata circa 3 o 4 mesi prima del raggiungimento dell’età di pensionamento, per poter garantire il versamento della rendita senza alcun ritardo. È inoltre importante rispettare le scadenze previste per richiedere l'anticipo o il rinvio della rendita.
Rendite per superstiti
Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori, i superstiti vengano a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie.
Diritto
Le vedove, i vedovi e gli orfani hanno in linea di principio diritto a una rendita per superstiti se adempiono le condizioni indicate in questo opuscolo informativo.
Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge (o dell’ex coniuge) o del genitore.
Importo
L'importo della rendita per superstiti è calcolato come la rendita di vecchiaia. Le rendite sono calcolate sulla base degli anni di contribuzione computabili e dal reddito annuo medio determinante della persona deceduta. Se la persona deceduta non aveva ancora compiuto 45 anni al momento del decesso, la media del reddito da attività lucrativa è aumentata di un supplemento percentuale (supplemento di carriera) in funzione dell’età.
Se una persona adempie contemporaneamente le condizioni poste per una rendita per superstiti e per una rendita di vecchiaia o d’invalidità, si versa solo la rendita più elevata.
Richiesta
I richiedenti compilano la richiesta di una rendita per superstiti e la inoltrano alla cassa di compensazione presso la quale la persona deceduta ha versato gli ultimi contributi AVS o che ha versato una rendita. La richiesta deve essere inoltrata al più presto per poter garantire la rapida elaborazione e permettere di versare la rendita senza ritardi.
Assegno per grandi invalidi dell’AI
L'assegno per grandi invalidi serve a coprire le spese degli assicurati che, a causa di un danno alla salute, devono regolarmente ricorrere all’aiuto di terzi per compiere gli atti della vita quotidiana, come far fronte alle necessità della vita o intrattenere contatti sociali. L’assegno è previsto nell’ambito di vari settori delle assicurazioni sociali.
Diritto
Gli assicurati residenti in Svizzera che percepiscono una rendita hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se hanno bisogno dell’aiuto permanente di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, mangiare, provvedere alla propria igiene personale ecc.) o se necessitano di cure permanenti o di una sorveglianza personale.
Importo
L'importo dell'assegno dipende dal grado della grande invalidità. A seconda del grado (lieve, medio o elevato), è corrisposto l’assegno mensile.
Richiesta
La richiesta può essere presentata all’Ufficio AI del Cantone di domicilio.
Nota: L'Ufficio AI è competente per le domande relative all'assegno per grandi invalidi dell’AVS. Noi, possiamo solo fornirvi informazioni riguardo l’importo.
Mezzi ausiliari dell’AI
Con l’avanzare dell’età possono insorgere infermità che possono essere attenuate o superate grazie a mezzi ausiliari come gli apparecchi acustici, le carrozzelle, gli occhiali-lenti ecc. Vari settori delle assicurazioni sociali si assumono i costi dei mezzi ausiliari.
Diritto
Hanno diritto a mezzi ausiliari dell’AVS i beneficiari di rendite AVS o di prestazioni complementari residenti in Svizzera.
Importo
L'AVS assume di regola i costi di diversi mezzi ausiliari indipendentemente dal reddito e dalla sostanza persona assicurata.
Richiesta
La richiesta deve essere inoltrata all’Ufficio AI invalidità del Cantone di domicilio.
Nota: In caso di incertezze o domande, si consiglia di contattare l'Ufficio AI del Cantone di domicilio.
Ulteriori informazioni
In caso di domande riguardo i mezzi ausiliari, ad esempio quali costi sono pagati, vi consigliamo di consultare opuscoli informativi. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi direttamente all’Ufficio AI competente.
Prestazioni complementari
Le prestazioni complementari sono d’ausilio quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato. L'attribuzione di prestazioni complementari dipende dunque dal reddito e dalla sostanza individuale.
Diritto
Gli assicurati residenti in Svizzera che percepiscono una rendita, hanno in linea di principio, diritto alle prestazioni complementari all'AVS o all'AI se il loro reddito non copre il fabbisogno vitale.
Importo
Per informazioni potete rivolgervi ai competenti organi PC ubicati di regola presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.
Richiesta
Chi vuol far valere il proprio diritto deve annunciarsi presso il competente organo PC del Cantone di domicilio, dove può ritirare i moduli ufficiali per la richiesta. L’Agenzia AVS del vostro Comune è a disposizione in caso di necessità per la compilazione dei documenti.